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Cepu olé, avvocati facili

avvocatocepu.jpg

Diavolo d’un Cepu. Se c’è una scorciatoia, un strada in discesa, un bypass nel mondo formativo e universitario, quelli di Cepu la conoscono. E te la vendono.

L’ultimo arrivato, nell’articolata offerta del gruppo di San Sepolcro fondato da Francesco Polidori,  riguarda l’abilitazione alla professione di avvocato.

In Italia, ogni anno, migliaia di laureati, dopo un duro praticantato legale, spesso neppure pagato, negli studi professionali, si sottopongo alle forche caudine dell’esame professionale, spesso ultraselettivo perché gli ordini locali, in mano agli avvocati, hanno tutto l’interesse a bloccare l’ingresso ai concorrenti di domani.

Una prova così difficile che molti neodottori in legge hanno scoperto il “turismo dell’accesso professionale”, andando a sostenere la prova (ed esercitare il relativo praticantato) in collegi remoti, dove la concorrenza è basse e gli ordini di manica larga.

Fenomeno tornato alla ribalta anche di recente, quando si seppe che anche l’avvocato Mariastella Gelmini, da poco designato come ministro dell’Università, dalla natia Brescia era andata ad abilitarsi a Reggio Calabria.

E Cepu? Il diplomificio (Grandi Scuole)-esamificio(Cepu)-laureificio(eCampus) ha messo a fuoco una scorciatoia spagnola.

Basta essere un laurendo o laureato in legge: utilizzando le sedi Cepu in Italia o la sede madrilena del gruppo (che ospita anche l’Accademia della Moda, la branca fashion della conglomerata), si potrà studiare “spagnolo forense”, per poi sostenere (seguiti da un tutor) l’esame integrativo previsto dalla legge iberica, superato il quale il Cepu vi iscriverà all’albo degli avvocati spagnoli come “stabilito”.

Tre anni di esercizio e sarete avvocati a tutti gli effetti. Olè. Una legge italiana (il D.L. n° 96/2001) vi garantisce infatti la piena equiparazione agli avvocati del Bel Paese.

Il tutto perché nel paese di Zapatero non esiste l’esame di abilitazione. Ancora per poco. Come avverte lo stesso Cepu nel suo sito, “affrettatevi perché dal 2011 verrà introdotto l’esame d’accesso, in base alla legge 34/2006″.

Il costo? Per conoscerlo bisogna mettersi in contatto con il Cepu stesso, compilando l’apposito format.

Prezzo a parte, resta da capire come si svolgano i tre anni di esercizio forense in Spagna. Perché se fosse necessario stabilirsi all’estero per un periodo così lungo, la scorciatoia non sembrerebbe essere davvero tale. A meno che, l’esercizio della professione da parte di un avvocato “stabilito” possa essere del tutto figurativo. Ed espletato anche comodamente dall’Italia, assumendo semplicemente un domicilio professionale presso uno studio iberico compiacente. Ri-olé.

Dopo qualche progetto abortito o quasi, come Ateneo Formas (formazione tv) e Bertrand Russell University (laurea in università gallese), un’intuizione che promette bene. Almeno fino al 2011.

Data: 11 luglio 2009
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32 Commenti a “Cepu olé, avvocati facili”

  1. Riccardo scrive:

    peccato non essersi laureato in giurisprudenza… non ho capito però se con il tuo articolo attacchi più cepu o la spagna…

  2. Giampaolo Cerri scrive:

    Nessun attacco. Tutto legale. E’ sulla legittimità che ci sarebbe da discutere…

  3. satrapo scrive:

    costa appena 28000 Euro…regolatevi!!!!

  4. satrapo scrive:

    costa appenaq 28000 Euro!!!

  5. LolloProKura scrive:

    28milaaaaaaa. Mi trasferisco in Calabria. Per sempre!!!

  6. prossimo abogados scrive:

    dato che il numero chiuso d’avvocatura è pronto
    http://www.studenti.it/lex/protesta_contro_riforma.php

    sentitevi l’intervista SU ABOGADOS RADIO 24

    http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090710-un-abuso-al-giorno.mp3

  7. ja scrive:

    Io non so come fanno quelli del cepu… quello che è sicuro che io ho studiato sette mesi per fare l’esame in Spagna e alla fine, dopo un no go, sono riuscito a passarlo!
    Ci sono ottime info sull’esame in Spagna in http://www.pruebadeaptitud.info da li si capisce che fare l’esame non e’ assolutamente uno scherzo!!!
    Comunque per precisione dell’informazione i tre anni di pratica si devono fare nel Paese dove ci si stabilisce. Quindi se si vuole diventare avvocati in Italia con il titolo spagnolo bisogna stabilirsi li e non in Spagna. Infine il lavoro deve essere effettivo e per quello che ho visto io i consigli degli ordini sono abbastanza rigorosi su questa cosa (almeno quelli visti da me).
    Un ultimo pensiero: conoscere un ordinamento diverso e’ una ricchezza non una scorciatoia… peccato pero’ che ci siano i soliti furboni che invece di arricchirsi impoveriscono tutti comportandosi male!!

  8. Giampaolo Cerri scrive:

    Grazie per la precisazione, Ja, relativamente alla pratica.
    Conoscere l’ordinamento iberico è certamente un arricchimento. Siamo sicuri che non sia anche una scorciatoia.
    Lei lo ha fatto perché voleva arricchire il bagaglio delle sue conoscenze giuridiche, o c’è dell’altro?
    E, infine, mi permetta un’altra domanda: ma con 7 mesi di studio dedicato, davvero non si riesca a superare il fatidico esame in Italia?

  9. Giuseppe scrive:

    Basta fare una rapida ricerca in Rete per vedere che un servizio assolutamente identico viene fornito anche da un’altra nota azienda. Voi però omettete questo dettaglio e attaccate solo CEPU, il che lascia qualche dubbio circa la neutralità dell’articolo…

  10. Riccardo scrive:

    è vero, su google ho trovato http://www.omologazionetitoli.it , http://www.titolispagna.com , http://www.avvocatoinspagna.com , http://www.e-assistenzalegale.com , e mi sono fermato solo alla prima pagina…..

  11. Giampaolo Cerri scrive:

    Per Giuseppe e Riccardo,
    ma perché dovremmo cercare in rete quando Cepu pubblicizza a più non posso, ovunque?
    Quanto alla notorietà delle altre aziende, ci sarebbe francamente da discutere…
    E poi ancora, che cosa significa la questione della neutralità???

  12. Giuseppe scrive:

    Io mi riferivo a Eurolaurea http://tinyurl.com/kvp737 , azienda che ho definito “nota” perché era solita utilizzare cartelloni da dieci metri per cinque di fronte all’ingresso principale dell’università La Sapienza (con scritto: “Voti migliori a costi minori”, per la cronaca).

  13. Appunti e domande scrive:

    questi centri di formazione per nuovi studenti si distinguono tra loro, quelli grandi certo non sono il massimo ma so di piccoli che veramente aiutano gli studenti con domande e appunti presi agli esami

  14. Giuseppe scrive:

    Concordo perfettamente, molto spesso essere “grandi” non significa essere “il massimo”. Basti pensare che a Bari, e non solo, per passare il test di medicina/odontoiatria non serviva pagare CEPU: era più che sufficiente (l’intermediario) bidello. E, come ogni anno, tra poco si riaprono le danze…

  15. Il blog universitario di Campus » I furbetti della laurea scrive:

    [...] pubblicizzato e per certi versi il più astuto. Campus Blog ne aveva parlato l’11 luglio scorso (http://www.campus.it/blog/2009/07/11/cepu-ole-avvocati-facili/): Cepu interviene nell’abilitazione professionale d’avvocato. Troppo complicato l’iter [...]

  16. satrapo II scrive:

    Il sistema è andato in crisi da solo…quelli che hanno pagato 28000 euro per “Avvocato in Spagna” iniziano a dubitare e CEPU cerca di mettere pezze a colori,proponendo addirittura un supporto legale !!!!
    Ecco il comunicato :
    Oggetto: chiarimenti e normativa per il servizio Avvocato in Spagna.
    A seguito dei recenti pareri del Consiglio Nazionale Forense e successive preoccupazioni di alcuni nostri iscritti, di seguito vi riportiamo alcune considerazioni sul Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense riferite al percorso spagnolo.
    Inoltre cliccando il link http://www.cepu.it/radio24/radio24.mp3 è possibile ascoltare
    l’intervista di Radio 24 del giorno 6 Luglio ’09.
    CONSIDERAZIONI VERSO I CLIENTI
    SUL COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    RIFERITE AL PERCORSO SPAGNOLO
    1. Gli articoli 3, 4, 6 e 12, 13 del dlgs 2 Febbraio 2001 n. 96 sono inequivocabili:
    chi sostiene l’esame di avvocato in Spagna ha diritto ad iscriversi nell’albo degli
    avvocati in Italia (per i primi 3 anni come “stabiliti” e poi ad essere integrati nella sezione normale dell’albo dopo 3 anni di operatività in Italia).
    2. Ricordiamo che la regolamentazione per l’esercizio delle professioni ordinistiche in ambito europeo è definita da specifico decreto per gli avvocati.
    3. Le Università Spagnole presso cui sino ad oggi abbiamo indirizzato i nostri clienti sono
    statali e gestiscono corsi ad hoc finalizzati all’omologazione del titolo.
    CEPU non è ricorsa a strutture universitarie private potenzialmente esposte a critiche di
    minore rigore del sistema valutativo.
    4. Tenuto conto che la cosiddetta “via spagnola” come atto di autodifesa di chi aspira alla professione di avvocato termina alla fine di Ottobre 2011, tendiamo ad escludere che il TAR si pronunci nel senso indicato dall’Ordine e che l’eventuale iter nei diversi livelli di giudizio
    si esaurisca entro tale data.
    5. E’ da fare rilevare che in una recente intervista di Radio 24 ad Alfonso Lovito e al
    Presidente dei Giovani Avvocati Gaetano Romano, quest’ultimo afferma in modo
    inequivocabile che il percorso è assolutamente legale e molto difficile.
    Il supporto di CEPU aumenta le probabilità di riuscita (vedi allegato).
    6. Il comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del 6 Luglio 2009 basa la propria tesi principale (parti in rosso nel testo che segue) sulla sentenza C-311/06 della Corte di Giustizia (ormai famoso caso Cavallera) riferito alla professione di Ingegnere, che non ha
    nulla a che vedere con l’impianto legislativo che regolamenta la professione di avvocato
    (vedi punto 2 riferito al Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, nr. 96), anche se nel
    comunicato stampa si parla di “affinità di circostanze”.
    Con vistosa incongruità il comunicato è costretto a riportare poi nelle ultime 10 righe il decreto 96, il che contraddice tutte le argomentazioni precedenti.
    L’obiettivo che pare evidente è quello di esercitare una pressione psicologica nei confronti di chi, a fronte della caratterizzazione dell’esame di stato in Italia, vuole intraprendere una
    legittima strada alternativa.
    Ma un parere, in particolare se non correttamente formulato, non ha valore di Legge.
    7. Considerazione finale, da utilizzare nei casi in cui un nostro iscritto ovvero una persona in fase di iscrizione voglia recedere ovvero non intenda iscriversi nel timore di una resistenza passiva da parte delle sedi provinciali dell’ordine:
    • Tenuto conto che il cliente si sta muovendo in uno spazio di assoluta legalità e che
    gli articoli 6 e 13 del dlgs 2 Febbraio 2001 nr. 96 richiedono la notifica di una
    eventuale non accettazione sia all’interessato (entro 15 giorni per l’iscrizione nella
    sezione speciale degli stabiliti ed entro 30 giorni nella sezione normale dell’albo) sia
    alla Procura della Repubblica che ha il compito di fare osservare la legge;
    • Tenuto conto che l’ordine con il suo comunicato stampa persegue l’unico obiettivo
    di fare desistere il maggior numero di persone dal percorso spagnolo pur nella
    consapevolezza di agire al di fuori del quadro legislativo vigente;
    • Tenuto conto che gran parte dei nostri clienti ha già compiuto anni di pratica in Italia e che con la nostra formazione in Italia e in Spagna potrà vantare attestati di
    frequenza e/o diplomi di esperto in diritto spagnolo utilizzabili come plus sul piano
    professionale nella gestione di pratiche esposte con la Spagna;
    Cepu rende disponibile ai suoi iscritti che intendessero avvalersene un supporto legale
    a titolo gratuito finalizzato alle fasi di iscrizione all’albo in Italia.
    Segue comunicato Consiglio Nazionale Forense

  17. satrapo II scrive:

    COMUNICATO STAMPA
    DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    SUGLI AVVOCATI STABILITI
    dal titolo
    “Stretta sulle iscrizioni all’albo forense italiano”
    del 6 Luglio 2009
    I Consigli dell’Ordine dovranno accertare la concreta esperienza acquisita all’estero
    e non limitarsi alla verifica del solo titolo professionale
    Roma 6/7/2009. I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo
    dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato. Se cioè,
    al titolo abilitativo acquisito all’estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la
    procedura di trasferimento da un paese all’altro non sia solo “burocratica”, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto
    comunitario. E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale,
    dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino Cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25
    giugno 2009, n. 17).
    La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli
    dell’Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell’Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la
    iscrizione in Italia all’albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell’Unione
    europea, della sentenza della Corte di Giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la
    professione di ingegnere. In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è
    invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l’interessato non ha
    sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale. La Corte di Giustizia ha
    sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva
    esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un “abuso del diritto”, riprendendo in questo passaggio le conclusioni
    dell’avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero del titolo
    rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale “gli interessati non
    possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”.
    Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni
    utili anche per quanto riguarda la professione forense, date “l’affinità delle circostanze” e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha
    suggerito ai Consigli dell’Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli
    avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, “è necessario possedere una
    qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale”. Per questo bisogna procedere “a un giudizio analitico caso per
    caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale
    dell’interessato”. In altre parole, ad avviso della commissione parai del Cnf “colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-
    311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza
    documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda”. Viceversa non
    potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l’effettivo
    svolgimento di esperienza professionale all’estero.
    In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed
    automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento
    di autotutela dell’Ordine condizionato alla dimostrazione dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all’accertamento di
    un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. Ma se “è evidente la difficoltà di aggredire
    posizioni di diritto già acquisite” nel passato, per il futuro “l’efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà
    condurre a rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla
    relativa richiesta”.
    Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali.
    Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva
    2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva
    89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
    Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal
    giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame
    di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
    In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale,
    onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di
    stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche,
    dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
    Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della
    professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
    Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese
    comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite
    l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio
    2001, n. 96.
    Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di “avvocato”),
    fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
    Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva
    integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente
    rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

  18. satrapo II scrive:

    da notare il passo: “Tenuto conto che gran parte dei nostri clienti ha già compiuto anni di pratica in Italia e che con la nostra formazione in Italia e in Spagna potrà vantare attestati di frequenza e/o diplomi di esperto in diritto spagnolo utilizzabili come plus sul piano professionale nella gestione di pratiche esposte con la Spagna”.
    Si “presuppone” che i clienti (la maggior parte) abbia compiuto anni di pratica mentre gli attestati di frequenza e/o diplomi di esperto etc. li produce il Cepu !
    Ecco l’escamotage per salvare i contratti dalle ennesime richieste di recesso…

  19. satrapo II scrive:

    ah…dimenticavo questa è la prova che “prossimo abogados” è uno degli infiltrati CEPU che lasciano commenti “positivi” sui vari blog etc etc … perchè strana combinazione la nota del CESD è del 15/07/09 ed il suo intervento è del 18/07/09 con lo stesso contenuto…al positivo!!!

  20. Giampaolo Cerri scrive:

    Bravo Satrapo II! Campus approfondira’a breve!

  21. Giampaolo Cerri scrive:

    Satrapo, comunque, se vuoi fare quattro chiacchiere con noi, siamo qua.
    gcerri@class.it

  22. satrapo IV scrive:

    altra pezza a colori CESD CEPU per i polli (da 28000 Euro…) che hanno aderito ad Avvocato in Spagna…
    Oggetto: Avvocato in Spagna: accordo Cesd – Jerez de la Frontiera (Cadiz) per corso riservato ai soli studenti Cepu!!!
    E’ stato firmato l’ accordo per la realizzazione del corso dal titolo “Derecho espanol para
    juristas italianos (DEJI) riservato agli studenti di CEPU, finalizzato al sostenimento della prueba necessaria per l’ omologazione della laurea in giurisprudenza italiana con quella spagnola.
    Il corso e la successiva “prueba” sono previsti nel 2010, nel quadro delle seguenti tempistiche e attività:
    1. Preparazione in Italia a partire dalla firma del contratto e sino al 15 Marzo 2010, su lingua spagnola e diritto positivo spagnolo;
    2. A partire dal mese di Ottobre 2009 saranno rese disponibili delle dispense su ognuna delle 10 materie, approvate dai professori che esamineranno gli studenti nella prova di omologazione del titolo;
    3. Corso di 160 ore, erogato nel Campus di Jerez de la Frontera, sede della Facoltà di Diritto dell’università di Cadiz. Le lezioni saranno di 4 ore al giorno. Durata del corso: dal 15 Marzo al 30 Maggio, tenuto conto della interruzione di 2 settimane per la “Semana Santa” e per la “Feria del caballo”;
    4. Il corso termina circa 10 giorni prima della data che sarà fissata per gli esami di omologazione del titolo. Sono in atto accordi per fissare tale data a ridosso del termine del corso al fine di ridurre al massimo il tempo di permanenza a Jerez de la Frontera;
    5. La prova di esame avrà la durata di circa 2 giorni e consta di 2-3 domande orali per ogni
    materia. Il risultato sarà espresso con il parere “apto” oppure “no apto”;
    6. La commissione di esame sarà costituita dei professori che erogheranno il corso.
    Questa iniziativa rappresenta l’unico caso del genere in Spagna. Si ricorda infatti che il
    percorso di Alcalà de Henares (con il corso a distanza DEJE – Derecho Espanol para Juristas Extranjeros) è aperto a tutti e non è costruito appositamente per gli studenti CEPU.

  23. Giampaolo Cerri scrive:

    Todos caballeros

  24. Erasmo scrive:

    Giampaolo Cerri se mi mandi la tua e mail ti spedisco un pò di roba da pubblicare per i “miscredenti”. sono ex studente ECampus e di cose da dire ce ne sono parecchie….

  25. Rudy scrive:

    Caro Erasmo
    il vero “Elogio della follia” è sottoscrivere un’ iscrizione all’E campus presso un sede Cepu….se poi hai l’assistenza “accoppiata” Ecampus/CESD è la fine…per non parlare dei contratti UN2,UN3 e UN4 dell’E campus…soldi buttati,con le solite promesse CEPU….

  26. sartiame scrive:

    ….altro escamotage made in CEPU per avvalorare la spesa di Euro 28.000 (ventottomila,00)per diventare …Avvocati in Italia (tramite la Spagna),da notare il passaggio (*):…
    SUPPLEMENTO AL CORSO DEJE ATTRAVERSO LA FREQUENZA A MADRID DI
    UN CORSO IN PRESENZA DI 60 ORE ARTICOLATO COME SEGUE, (*) RISERVATO
    A CEPU COME DA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’, GESTITO DAI
    PROFESSORI CHE, SALVO MODIFICHE, FARANNO PARTE DELLA
    COMMISSIONE ESAMINATRICE:
    DERECHO CONSTITUCIONAL 5 H
    DERECHO ADMINISTRATIVO 7 H
    DERECHO COMUNITARIO ovvero DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 3 H
    DERECHO CIVIL 7 H
    DERECHO PENAL 7 H
    DERECHO PROCESAL 7 H
    DERECHO MERCANTIL 7 H
    DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 7 H
    DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 5 H
    DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 5 H
    Todos abogados e…boccalones !!!!

  27. preoccupato scrive:

    scusa sartiame, io sono uno di quelli che aveva pensato a fare il corso cepu…poi per mancanza di fondi non ho potuto…ma non ho capito cosa intendi dire! che è una bufala? o he non ti preparano? o che?

  28. Fernanda scrive:

    Ciao a tutti,quelli del Cepu sono dei furbi un anno fa volevo fare la procedura per l’omologazione in spagna, me hanno chiesto 13.000, dicendo che come già sono avvocata da 10anni fa ed a dirittura sono latina i miei titoli sono tutti in spagnolo e che per questo avevo L’OFFERTA perchè gli italiani pagavano molto di più!!!! comè è logico ho fatto tutto da sola e allora faccio anche la consulenza per quelli che vogliono l’omologazione in spagna e anche si devo fare un po’ di lavoro non giustificca per nulla il valore assurdo che loro chiedono per questo tipo di lavoro.

  29. giampiero scrive:

    caro preouccupato
    comevedi Fernanda lavora in proprio e solo uno “stupido” non informato può abboccare a 28.000 Euro o a 13.000! In giro c’è chi ti indrizza quasi gratis… stai attento alla scadenza della possibilità…il CEPU è una “sola” a prescindere; bravi venditori/imbonitori, servizio pari a ZERO……
    ps se hai soldi da buttare è un’altra cosa…:-)

  30. marco scrive:

    caro preoccupato ecco il protocollo CEPU che indica i tuoi 13000 euro come vengono utilizzati…un’altra occasione per spillare quattrini!!!!!!!!!!!!!!!
    Oggetto: Ripristino servizio aggiuntivo Avvocato in Spagna con nuovo prezzo.
    La presente per comunicare che a far data da oggi è ripristinata la copia commissione OS1 specifica per
    quei potenziali clienti che hanno già sostenuto la prova scritta dell’esame di avvocato a dicembre ’09
    ma non ne conoscono ancora l’esito.
    Questi potenziali clienti hanno la necessità, in via cautelativa, di cominciare da subito le pratiche per
    l’omologazione del titolo e lo studio della lingua Spagnola.
    Pertanto è stato studiato un prodotto avente le seguenti caratteristiche:
    • 40 ore di lingua spagnola
    • assistenza burocratica per la richiesta della domanda di omologazione del titolo
    • assistenza didattica per la preparazione all’esame di abilitazione per la professione forense in
    Italia.
    Prezzo del servizio didattico ed assistenza burocratica: 12.900 Euro.
    In questo modo il cliente può da subito (senza attendere l’esito della prova scritta) inoltrare la richiesta
    di omologazione e cominciare lo studio della lingua spagnola evitando di perdere questa possibilità in
    caso di esito negativo della prova scritta in Italia.
    Ciò premesso, possono verificarsi i seguenti eventi:
    • Il cliente supera la prova scritta in Italia: in questo caso usufruirà del servizio di preparazione
    all’esame di abilitazione.
    • Il cliente NON supera la prova scritta: in questo caso può alternativamente o chiedere di
    convertire l’assistenza in un contratto per la preparazione alla prova di omologazione del
    titolo, nel qual caso pagherà la sola differenza tra il già versato ed il prezzo del servizio per la
    preparazione all’esame di omologazione contratto OS da 28.000 Euro, o continuare, se proprio
    vuole insistere, a fruire del servizio di preparazione all’esame di abilitazione in Italia
    ritentando la prova.
    Il risultato pratico è il seguente: consentire, in via cautelativa, di attivare le pratiche da subito per
    richiedere l’omologazione e lo studio dello spagnolo per non perdere il “treno” che gli consente di
    iscriversi all’albo degli avvocati spagnoli entro il novembre 2011.
    La copia commissione è stata creata ad hoc e deve essere richiesta all’indirizzo
    In allegato alla copia commissione dovrà essere fornita la documentazione attestante l’iscrizione
    all’esame di abilitazione forense.
    SPERO SIA CHIARO L’INTENTO…

  31. preoccupato scrive:

    ma se parli in questo modo sei molto informato ne hai fatto parte

  32. Marco scrive:

    ma tu volevi informazioni corrette o sei un altro leccalecca della sede centrale che cerca di capire chi scrive per poi colpire…???i soldi non valgono l’impresa,esistono sul mercato strade molto più economiche; con loro si finisce dall’avvocato (ma non in Spagna) nel 90% dei casi.ciao M

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