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Lo strano caso Cepu

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Apre e chiude le società con grande facilità, talvolta le mette in liquidazione e le tiene in questo stato per anni. Possiede un ateneo vero e proprio o meglio, lo controlla attraverso una fondazione.

Stiamo parlando del Cepu, Centro europeo per la preparazione universitaria o anche di Grandi Scuole, di Cesd, di eCampus, di inCampus, di Local Campus, di Ateneo Formas, di Bertrand Russell University, di Accademia del Lusso. Il complesso sistema societario messo in piedi da Francesco Polidori, patron del Gruppo, è ramificato in varie attività formative.

Si va dal recupero degli anni scolastici alle superiori, con il marchio Grandi Scuole, al sostegno nella preparazione degli esami universitari, con l’immarcescibile brand Cepu, alla frequenza universitaria vera e propria, con l’ateneo telamatico eCampus di Novedrate (Como), sul cui sito sventola ancora il decreto ministeriale di attuazione.

Coinvolto in passato in vicende giudiziare burrascose – un’inchiesta su esami comprati ad Urbino che si risolse con la condanna dei responsabili dell’agenzia locale mentre i vertici nazionali rimasero fuori – colpito dalla damnatio accademica (ma oggi professori di ruolo di università statali tengono in piedi eCampus), Cepu pare ormai essere sdoganato o forse non interessa più a nessuno.

Neppure ai tanti politici-editorialisti (spesso universitari)-giornalisti che continuamente puntano il dito contro i laureifici nostrani.

Malgrado, fra il giugno e il settembre dell’anno scorso, i precari di Grandi Scuole abbiano dato filo da torcere sul piano sindacale, aprendo una vertenza durissima col supporto della Cgil: accompagnata inzialmente da alcune cronache, se ne è perso l’esito.

Il business parrebbe florido, a giudicare dai cospicui investimenti pubblicitari, soprattutto via web, dove Polidori e i suoi risultano grandi clienti di Google Advertising. Basta provare ad andare sul motore di ricerca e digitare parole come ‘università’, ‘laurea’, ‘campus’: fra i link sponsorizzati, in alto, compare subito un rimando al Cepu. E così se siete utenti Gmail e siete usi a parlare di università: i link di Polidori vi accompagneranno ossessivamente.

Del resto a massicci investimenti pubblicitari – con testimonial di rango: Del Piero, Vieri, Di Pietro, Sgarbi, la Koestner è l’ultima – corrispondono talvolta anche singolari modifiche nella linea editoriale di chi tratta Cepu: è il caso, già documentato da questo blog, di Studenti.it, il portale che una volta era spietato accusatore del gruppo di San Sepolcro (Arezzo) e che da un po’ di tempo ha fatto sparire dalla propria homepage la sezione ad esso dedicata. Operazione che coincide, a livello temporale, con una pianificazione pubblicitaria importante del marchio Grandi Scuole, sullo stesso portale.

Insomma, Cepu non scandalizza più nessuno – e questo potrebbe essere un bene – ma di Cepu non parla più nessuno. E questo va meno bene.

Nei prossimi numeri di Campus e CampusPRO e su questo sito, colmeremo questa lacuna. Almeno per quanto ci riguarda.

Data: 27 maggio 2009
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22 Commenti a “Lo strano caso Cepu”

  1. Matteo scrive:

    io mi sono rivolto a cepu con http://www.primaedopoildiploma.it e l’assistenza fornita è ottima!

  2. Giampaolo Cerri scrive:

    Detto fatto: non si fa in tempo ad inserire una notizia su Cepu che i suoi pretoriani arrivano con lo spamming pubblicitario…

  3. jessica scrive:

    a me mi hanno aiutato tantissimo0, sn riuscita a passare l’ anno solo grazie ai tutor

  4. Giampaolo Cerri scrive:

    Jessica, ma quanto sono bravi quelli del Cepu!!

  5. clarissa scrive:

    io ho superato 15 esami brillantemente in 18 mesi….le opinioni sono sempre soggettive!!! tanti ragazzi con le mie stesse difficoltà si sono trovati benissimo al cepu

  6. Giampaolo Cerri scrive:

    Quindici esami in 18 mesi? Mandrake non avrebbe potuto far meglio. Ma dove, Clarissa, in quale ateneo? O direttamete a eCampus? Siamo pronti a raccontarlo

  7. Il blog universitario di Campus » Cepu olé, avvocati facili scrive:

    [...] d’un Cepu. Se c’è una scorciatoia, un strada in discesa, un bypass nel mondo formativo e [...]

  8. carlotta scrive:

    da ex commerciale cepu…
    potrei indovinare nomi, cognomi, sedi e ruoli di ogni fantoccio che ha postato con cotanto entusiasmo..

  9. Il blog universitario di Campus » Tremonti, San Marino, Cepu scrive:

    [...] di abbattersi sugli italiani residenti a San Marino, potrebbe creare qualche fastidio al patron di Cepu, Francesco Polidori (di cui potete seguire qui una rara [...]

  10. Giampaolo Cerri scrive:

    Per Carlotta,
    non avevamo dubbi che questo stuolo di entusiasti fosse a libro paga.
    Se vuole raccontarci anche altre cose, non esiti a contattarmi: gcerri@class.it

  11. Giornale.sm » Tra gli italiani residenti a San Marino eccellenti c’è anche Fancesco Polidori - Mr.Cepu scrive:

    [...] di abbattersi sugli italiani residenti a San Marino, potrebbe creare qualche fastidio al patron di Cepu, Francesco [...]

  12. Il blog universitario di Campus » Se anche Cepu inaugura scrive:

    [...] che sia il motivo, anche all’ateneo del Cepu,  la pubblicizzatissima università eCampus di Novedrate (Como), hanno scelto di presentare e non [...]

  13. internocepu scrive:

    beh ragazzi
    avete visto la campagna pubblicitaria Iglu? Altra formula pubblicitaria solo per far finta di regalare qualcosa..ormai al CEPU si iscrivono solo quelli che vogliono qualcosa in regalo…gli esami non bastano più;ma a vedere anzi sentire bene è la classica sola made in Polidori…lezioni gratis se spendi più di/fai meno di/etc etc comunque vi allego la sentenza del garante della pubblicità che condanna per l’ ennesima volta il CEPU buona lettura ecco:
    PI6426 – CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS
    Provvedimento n. 18259
    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
    NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008;
    SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
    VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
    recante Codice del consumo,
    come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
    VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
    pubblicità ingannevole e
    comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal
    “Regolamento sulle procedure
    istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato
    con delibera dell’Autorità
    pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed entrato in vigore
    il 6 dicembre 2007;
    VISTI gli atti del procedimento;
    I. RICHIESTA DI INTERVENTO
    Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 agosto 2007,
    integrata da ultimo in data 11 ottobre
    2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un
    messaggio pubblicitario
    diffuso su Canale 5, in data 11 giugno 2007, alle ore 8:59 circa,
    dalla società Cesd S.r.l., relativo ad
    un’offerta per la preparazione gratuita di un esame universitario con
    il metodo Cepu. Nella
    richiesta di intervento si evidenzia che il sopraccitato spot
    pubblicitario, nel reclamizzare la
    possibilità di preparare gratuitamente un esame universitario con
    Cepu, ometterebbe di specificare
    l’esistenza di una particolare condizione di fruibilità della
    promozione, consistente nella necessità
    di acquistare un “pacchetto” di più esami (almeno quattro) per poter
    godere della preparazione
    gratuita ad un esame.
    II. MESSAGGIO
    Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno
    spot televisivo, diffuso
    sull’emittente “Canale 5”.
    Il messaggio, della durata di circa 20 secondi, è caratterizzato dalla
    presenza di una voce fuori
    campo che recita: “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme
    a CEPU e scegli poi se
    continuare a studiare con noi. La qualità della preparazione CEPU è
    garantita. Informati subito 800
    33 11 88”. Per tutta la durata dello spot, compaiono sullo schermo
    scritte in sovrimpressione che
    riportano alcune parole chiave del messaggio vocale e, in particolare:
    “Esame strepitoso”,
    “Insieme a CEPU”, “Gratuitamente” “Prova un esame con Cepu e scegli”,
    “Preparazione
    Garantita”, “Informati subito CEPU 800 33 11 88”. Inoltre,
    contemporaneamente alla scritta
    “Prova un esame con Cepu e scegli”, compare esposto, in carattere di
    nota e per circa 2 secondi, un
    testo di quattro righe di colore blu recante: “Promozione valida per
    chi si iscrive fino al 30 giugno
    ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo superi
    puoi decidere di non
    continuare perdendo solo la quota di iscrizione, fino a un massimo di
    mille euro”.
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    III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
    In data 19 ottobre 2007, è stato comunicato al consumatore ed alla
    società Cesd S.r.l. (di seguito
    anche Cesd), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
    procedimento, precisando che
    l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di
    intervento sarebbe stata valutata
    ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6
    settembre 2005, n. 206, nella versione
    vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto
    2007, n. 145 e n. 146.
    IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
    Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 19
    ottobre 2007, è stato
    richiesto alla Cesd S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, di
    fornire informazioni, corredate
    dalla relativa documentazione, riguardanti: le caratteristiche della
    promozione di cui al messaggio
    pubblicitario in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni
    ed ai limiti di fruibilità della
    stessa; il periodo di validità dell’offerta pubblicizzata nel
    messaggio segnalato; il numero degli
    esami al quale occorre iscriversi per poter beneficiare dell’offerta,
    nonché il costo della relativa
    iscrizione; l’entità del rimborso in caso di rinuncia all’offerta per
    mancato superamento di un
    esame.
    La memoria della società Cesd S.r.l.
    Con memoria pervenuta in data 8 novembre 2007, la società Cesd S.r.l.,
    con riferimento al
    messaggio in esame ed alla relativa promozione, ha rappresentato, in
    sintesi, quanto segue:
    – il messaggio pubblicitario in esame è relativo ad un’offerta di CEPU
    propriamente denominata
    “Esame strepitoso all’Università”;
    – il messaggio pubblicitario de quo è stato diffuso tra il 25 maggio
    ed il 28 luglio 2007 e non è più
    stato riproposto;
    – dall’esame del contenuto sia audio che video del messaggio, emerge
    la possibilità per il
    consumatore di poter provare un esame con CEPU. Inoltre, è altresì
    evidente che la fruibilità della
    promozione è connessa all’iscrizione ad un minimo di quattro esami e
    la prosecuzione nello studio
    è subordinata alla scelta del consumatore di continuare o meno nello
    studio, come evidenziato sia
    nel messaggio audio (“Scegli se poi continuare”, che nel testo video
    (“Scegli”);
    – il messaggio assolve integralmente al necessario dovere di
    informazione, ed appare indubitabile
    ed incontrovertibile che il contenuto del messaggio pubblicitario CEPU
    non presunta alcun
    elemento riconducibile alla fattispecie tipica di ingannevolezza,
    essendo assolutamente veritiero,
    trasparente e palese;
    – di nessun rilievo è l’assunto contenuto nella richiesta di
    intervento che ha determinato il presente
    procedimento, in relazione alla presunta omessa indicazione circa
    l’esistenza di una particolare
    condizione di fruibilità della promozione, consistente nella necessità
    di acquistare un pacchetto di
    più esami, atteso che nella parte video del messaggio si evince
    espressamente “Promozione valida
    per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
    primo è gratuito. E se non lo
    superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
    iscrizione fino ad un massimo di
    mille euro”;
    – anche qualora il messaggio a video non fosse ritenuto satisfattivo
    dell’onere di informazione
    sulle condizioni dell’offerta, tale onere sarebbe comunque interamente
    assolto dalla fase
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    precontrattuale. Il consumatore ha infatti la possibilità di
    concludere il contratto vedendosi
    garantito quanto il messaggio reclamizza. La prova di un esame
    gratuito con CEPU è assolta dal
    prezzo applicato che, senza promozione, è pari a 9.900 euro per
    quattro esami, mentre con la
    promozione è pari a 8.016,80 euro, con un risparmio di 1.883, 20 euro;
    – inoltre, nel caso in cui non venga superato l’esame, è facoltà del
    consumatore quella di risolvere
    il contratto ottenendo il relativo rimborso, decurtato della sola
    quota di iscrizione, pari a 1883,20
    euro;
    – in sostanza, quanto enunciato nel messaggio non viene disatteso
    nella fase di formazione
    contrattuale, anzi viene espressamente consolidato dal momento che
    l’affidamento legittimo del
    consumatore nella promessa contenuta nel messaggio pubblicitario trova
    un preciso riscontro nelle
    stesse clausole contrattuali, che risultano del tutto conformi con il
    messaggio stesso.
    In data 30 gennaio 2008 è stata comunicata alle parti la data di
    conclusione della fase istruttoria ai
    sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato “Regolamento sulle
    procedure istruttorie in materia di
    pratiche commerciali scorrette”.
    V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento risulta diffuso
    a mezzo spot televisivo, in
    data 13 febbraio 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
    Garanzie nelle Comunicazioni.
    Con parere pervenuto in data 11 marzo 2008, la suddetta Autorità ha
    ritenuto che il messaggio
    sottoposto alla sua valutazione costituisca una fattispecie di
    pubblicità ingannevole. In particolare,
    l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che il
    messaggio – per l’enfasi e la
    categoricità, attribuita nei super e nel testo audio, alla gratuità
    del corso ed alla possibilità di
    provare per decidere successivamente se aderire ad un’offerta
    articolata – lascia intendere che sia
    possibile provare CEPU gratuitamente, senza oneri. Del resto, il super
    che riporta le condizioni di
    fruibilità dell’offerta pubblicizzata, per la brevità della sua durata
    sullo schermo, insufficiente a
    garantirne la lettura, per le dimensione del corpo tipografico,
    inidoneo a consentirne una compita
    comprensione e per la sua contestualità al super principale, di
    evidente leggibilità ed enfasi
    relativamente alla possibilità di scegliere se aderire dopo la prova,
    non appare sufficiente a rendere
    edotto il destinatario su tali condizioni, il che equivale
    all’omissione delle stesse informazioni. Il
    messaggio risulta pertanto idoneo a orientare indebitamente le scelte
    dei consumatori, in
    considerazione anche dell’enfasi riservata all’aspetto della gratuità
    e della possibilità della prova,
    perché lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile
    provare un esame con CEPU
    gratuitamente, ossia a costo zero e in assenza di condizioni di
    fruibilità, inducendo i destinatari del
    messaggio al contatto con l’operatore Cesd S.r.l. sulla base di
    erronei convincimenti.
    VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
    In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in
    esame è effettuata ai sensi del
    Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
    dell’entrata in vigore dei Decreti
    Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
    Il messaggio diffuso a mezzo spot televisivo da Cesd S.r.l. ha ad
    oggetto la promozione di
    un’offerta, denominata “Esame strepitoso all’Università” relativa, tra
    l’altro, alla possibilità di
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    usufruire gratuitamente di un corso di preparazione ad un esame
    universitario con il metodo
    CEPU.
    In particolare, la decodifica del messaggio lascia intendere,
    attraverso l’enfasi delle indicazioni
    vocali – “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme a CEPU e
    scegli poi se continuare a
    studiare con noi” – e testuali – “Esame strepitoso”, “Insieme a CEPU”,
    “Gratuitamente” “Prova
    un esame con Cepu e scegli” – che la promozione in oggetto consenta a
    chi vi aderisce di poter
    provare (“Prova un esame con Cepu e scegli”) senza alcuna spesa
    (“Gratuitamente”) il metodo
    CEPU per la preparazione di un esame universitario e quindi, soltanto
    una volta provato il suddetto
    metodo, decidere se aderire o meno ad un’offerta più articolata della
    stessa CEPU (“Preparalo
    insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” “Prova
    un esame con Cepu e
    scegli”).
    In realtà, come meglio chiarito nella memoria difensiva della società
    Cesd, la promozione in
    oggetto non permette affatto la fruizione gratuita ed incondizionata
    di un corso di preparazione ad
    un esame universitario, all’esito della quale il consumatore possa
    valutare se aderire o meno ad
    una più articolata proposta commerciale. Al contrario, la fruizione
    “gratuita” dell’esame è
    subordinata all’iscrizione ad un minimo di quattro esami, per cui, a
    parte la quota di iscrizione di
    1.883,20 euro, è previsto il pagamento di una somma di 8.016,80 euro,
    comprensiva di tre corsi al
    costo unitario di 1.883,20 euro e del materiale editoriale (484 euro).
    Secondo Cesd, tale essenziale condizione di fruibilità della
    promozione sarebbe sufficientemente
    esplicitata sia dal super presente nella schermata video e recante il
    testo “Promozione valida per
    chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
    primo è gratuito. E se non lo
    superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
    iscrizione, fino ad un massimo
    di mille euro”, sia dalle informazioni rese in fase precontrattuale
    dalla stessa Cesd e riportate
    altresì sulla relativa modulistica contrattuale. Inoltre, Cesd ha
    fatto presente che, in ogni caso, è
    facoltà del consumatore – che non abbia superato il primo esame e non
    intenda fruire della
    garanzia “Promosso o ripreparato” – di risolvere il contratto
    ottenendo il rimborso delle somme
    versate, ad eccezione della sola quota di iscrizione.
    Le argomentazioni di Cesd appaiono prive di pregio. Per quanto
    concerne, in primo luogo, il super
    informativo, deve osservarsi, conformemente a quanto rilevato
    dall’Autorità per le Garanzie nelle
    Comunicazioni, che questo risulta manifestamente inidoneo a garantire
    al destinatario del
    messaggio una corretta informazione circa le condizioni di fruibilità
    dell’offerta e, in particolare,
    sulla circostanza che la fruizione dell’esame “gratuito” sia
    subordinata all’iscrizione ad un
    pacchetto di almeno quattro esami. A questo proposito, risultano
    elementi determinanti nel
    processo valutativo: la brevità della durata del super, che appare e
    scompare dopo poco più di due
    secondi e rende alquanto difficoltosa la lettura del messaggio;
    l’insufficiente dimensione del testo,
    estremamente ridotta, anche in relazione al corpo principale del
    messaggio, e tale da non garantire
    una perfetta comprensibilità del contenuto del super; la contestualità
    con il super principale, che
    risulta al contrario di evidente leggibilità ed enfasi circa la
    possibilità di scegliere se aderire a
    CEPU soltanto dopo la prova; l’evidente contraddittorietà tra
    messaggio vocale – “Preparalo
    insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” – e
    super informativo – “E se non lo
    superi puoi decidere di non continuare”.
    Per quanto concerne, in secondo luogo, l’eccezione di Cesd sulla
    possibilità di acquisire
    chiarimenti ed informazioni sulla promozione in fase precontrattuale,
    è sufficiente ricordare in
    BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
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    questa sede che l’Autorità ha avuto modo di chiarire in più occasioni
    che l’idoneità ingannatoria
    del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che il
    consumatore sia in grado di
    apprendere informazioni essenziali – come, in questo caso, le
    condizioni di fruizione della
    promozione – in un momento immediatamente successivo alla
    consultazione del messaggio, quale
    la fase precontrattuale, da fonti esterne al messaggio medesimo.
    Infatti, il Codice del Consumo
    intende salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore
    da ogni interferenza
    ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque
    all’operatore commerciale un
    preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria
    comunicazione d’impresa.
    Per quanto riguarda, da ultimo, la valutazione circa la facoltà
    riservata al consumatore che non
    superi il primo esame di risolvere il contratto ottenendo un parziale
    rimborso delle somme versate,
    deve osservarsi che questa risulta assorbita dalle considerazioni già
    formulate sull’insufficiente
    leggibilità del super informativo. In ogni caso, l’assunto di Cesd si
    pone in evidente contrasto con
    l’apparente carattere “gratuito” della preparazione reclamizzata nel
    messaggio in esame. Infatti,
    anche iscrivendosi al pacchetto di quattro esami, il consumatore che
    non riesca a superare il primo
    esame e conseguentemente decida di risolvere il contratto non otterrà
    il rimborso dell’intera
    somma versata, in quanto verrà in ogni caso trattenuto il valore della
    quota di iscrizione.
    Circostanza quest’ultima che risulta ex se determinante nel dimostrare
    la non gratuità della
    promozione e la conseguente ingannevolezza del messaggio
    pubblicitario.
    VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
    Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
    nella versione vigente prima
    dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e
    n. 146, con la decisione che
    accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
    amministrativa pecuniaria da
    1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
    violazione. Nel caso di specie,
    infatti, la condotta è stata posta a partire da una data antecedente
    il 21 settembre 2007, data di
    entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n.
    146/07.
    In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
    quanto applicabili, dei criteri
    individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del
    richiamo previsto all’articolo 26,
    comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente
    prima dell’entrata in vigore
    dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in
    particolare, della gravità della violazione,
    dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione,
    della personalità dell’agente,
    nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
    Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata
    l’ampiezza e la capacità di penetrazione
    del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione, spot
    televisivo su emittenti nazionali, è
    suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole di consumatori.
    Nella fattispecie in esame,
    si è sì tenuto conto, altresì, della debolezza psicologica dei
    destinatari del messaggio, atteso che la
    promozione è rivolta a soggetti che necessitano di una particolare
    assistenza nella preparazione di
    esami universitari. Va, inoltre, tenuta in considerazione l’importanza
    dell’operatore pubblicitario
    posto che Cesd – Cepu rappresenta uno dei principali operatori
    nazionali nel settore della
    preparazione agli esami universitari. Per quanto riguarda la durata,
    dagli elementi disponibili in atti
    forniti dallo stesso operatore pubblicitario e indicati nelle
    risultanze istruttorie, risulta che il
    BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
    70
    messaggio oggetto della presente valutazione è stato diffuso tra
    maggio e luglio del 2007, per un
    periodo complessivo pari a circa due mesi.
    Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società
    Cesd S.r.l. è determinata in
    misura pari a 33.600 € (euro trentatremilaseicento euro).
    RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le
    Garanzie nelle Comunicazioni,
    che il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa dalla società
    Cesd S.r.l., per i profili
    evidenziati, è idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le
    caratteristiche dell’offerta
    reclamizzata, con particolare riferimento alle omissioni circa
    l’esistenza di particolari condizioni di
    fruibilità della promozione “Esame strepitoso all’Università”,
    potendo, per tale motivo,
    pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi degli articoli 19,
    20 e 21, lettere a) e b), del
    Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
    dell’entrata in vigore dei Decreti
    Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
    DELIBERA
    a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del
    presente provvedimento, diffuso dalla
    società Cesd S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
    in motivazione, una fattispecie di
    pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
    b), del Decreto Legislativo n.
    206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei
    Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.
    145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
    b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Cesd S.r.l.
    sia irrogata una sanzione
    amministrativa pecuniaria di 33.600 € (trentatremilaseicento euro).
    La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
    essere pagata entro il termine di
    trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con
    versamento diretto al
    concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega
    alla banca o alle Poste
    Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
    così come previsto dal
    Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
    Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
    semestre, devono essere
    corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
    decorrere dal giorno successivo alla
    scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In
    caso di ulteriore ritardo
    nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n.
    689/81, la somma dovuta per
    la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
    decorrere dal giorno successivo
    alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il
    ruolo è trasmesso al
    concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione
    assorbe gli interessi di mora
    maturati nel medesimo periodo.
    Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
    all’Autorità attraverso
    l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
    Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre
    2005, n. 206, recante Codice
    del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2
    agosto 2007, n. 146, in caso di
    inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione
    amministrativa pecuniaria da
    BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
    71
    10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità
    può disporre la sospensione
    dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
    Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
    pubblicato nel Bollettino
    dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
    del Lazio, ai sensi
    dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
    n. 206, recante Codice del
    consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto
    2007, n. 146, entro sessanta
    giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
    può essere proposto ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
    8, comma 2, del Decreto del
    Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine
    di centoventi giorni dalla
    data di notificazione del provvedimento stesso.
    IL SEGRETARIO GENERALE
    Luigi Fiorentino
    IL PRESIDENTE
    Antonio Catricalà
    il presente provvedimento non è definitivo

  14. assoluto scrive:

    caro Matteo (primo messaggio)
    di certo sei del customercare della Sede centrale,ovvero uno scaldasedia prezzolato.Forse vuoi pubblicizzare l’associazione “Dopo il diploma” ovvero riferirti all’operazione “Normandia” alias “Sbrokka e vinci” in cui si “obbligavano” i tutores a raccogliere nominativi fuori le scuole nei giorni della maturità promettendo i premi del CEPU ??? Oppure magari hai fatto gli esami di idoneità alla parificata pagando 800 Euro,attendo una risposta esaustiva!

  15. pirlo scrive:

    Polidori Ecologista !!!
    In piena stagione di caccia Polidori,per rimettere in sesto i conti, ha chiesto a tutta la forza vendita di SPARARE ALTO (nome del corso per la forza di vendita a metà Ottobre a San Sepolcro/acqua tiepida…obbligatoria la presenza).Forse di questi tempi i Beccaccini/Beccaccioni volano alto! Molto in alto!!CEPUNewEconomy. Meno contratti,più valore.

  16. scrooge scrive:

    SENZA PAROLE ; Messaggio mail della Finanziaria di Francesco Polidori a tutti i dipendenti:
    ALLY FINANCE HA PENSATO AL TUO NATALE:
    PRESTITO PERSONALE A CONDIZIONI UNICHE PER TUTTI I COLLABORATORI DEL GRUPPO CEPU!
    della serie: poichè non vi tocca tredicesima nè altro ve li do io ad un buon tasso,ma poi me li ridate con gli interessi !!!!

  17. adriana scrive:

    vero ciò che scrivi…il nuovo contratto Gs subordina la prestazione del tutor al risultato dell’ MQS.Incredibile! Ecco perchè temono le vertenze di lavoro,non c’è limite alla fantasia dello sfruttamento del precariato.La parola d’ordine è “risparmio su tutto”.i testi non arrivano più..per fortuna CESD è una casa editrice…per i rapporti con le scuole cè un capitolo intero,anzi basta ricordare cosa successe nel Maggio Giugno 2004…

  18. giam scrive:

    ma lo stress dell’obiettivo gli sta facendo perdere i capelli ?? … magari Poli gli regala un trapianto…visto che è uno dei maggiori inserzionisti Mediaset.Si, ma un trapianto di cervello !!
    un uomo tutto sedi,casa,sedi,casa,sedi,casa,sedi….e rimborso.E IO PAGO !!!! anzi,noi paghiamo !!

  19. S. scrive:

    io lavoro al cepu.
    lasciate perdere..
    tutor e docenti sono sottopagati…
    la preparazione non è come vogliono far credere.. e state attenti ai contratti!!!
    per 5 anni di diploma, ci vogliono 15.000 euro. per minimo 2 esami, 6.000 euro.
    andate a fare ripetizioni da privati!
    sapete quanto guadagna la sede di roma (solo roma) in un solo mese? 450.000 euro.

  20. pi.mans scrive:

    DIVENTA più buono con CEPU!!
    hai avuto cinque in condotta? Iscriviti subito presso una delle 120 sedi locali per affettuare il corso di BUONE MANIERE (bon ton) che ti consentirà di migliorare il tuo voto in condotta ed essere promosso!!In alternativa ritirati da scuola e ti prepareremo per fare l’esame di idoneità di buonismo in una delle scuole paritarie con cui siamo in accordo (la tassa circa 800,00 Euro però sarà a tuo carico) ti aspettiamo se sei uno dei 63000 cinque in condotta in Italia. Affrettati cattivello !!Quello che sai da oggi non importa più, conta quello che sei!!! L’offerta è a numero chiuso!! Gruppo CEPU e Grandi Sole

  21. luca scrive:

    cara S
    i polli abbondano anche qui… c’è gente che paga pure fino a 10.000,00 Euro (diecimila) per recuperare i primi tre o quattro anni di scuola…cosa che finisce a tarallucci e vino nella solita scuola parificata compiacente GSconvenzionata dove copi tutto e ti domandano al massimo nome e cognome…ecco perchè gli studenti non si presentano a lezione ed i tutor non vengono pagati…con la garanzia della promozione che impegno vuoi che ci mettano? RISPARMIO e RISPARMIO la parola d’ordine…taglio dei budget didattici e sopratutto selezioni e selezioni di nuovo personale docente perchè un’azienda che “assume” è sana!!!sopratutto per tagliare i rami vecchi quelli che pensano…facile no?
    ho visto in giro una copia de LO SPACCO ; GRANDE !!! senza parole, dei geni gli autori … povero CESD beffato da i novelli Blisset !!!! ed è il numero 0, speriamo non si stanchino anche loro…

  22. Eug.Nat scrive:

    Dopo circa undici anni di lavoro consecutivo con funzione di Tutor Leader (a progetto secondo loro, subordinato secondo qualsiasi legale,meno ovviamente il loro) ho ricevuto il benservito sotto forma di lettera di licenziamento (risoluzione contrattuale) da CESD gestore dei marchi CEPU e GS ; licenziamento effettuato senza preavviso, dopo un’opportuna fase di mobbing durata circa tre mesi.La lettera sarà online prossimamente.
    Convocati davanti all’ULPMO per il tentativo obbligatorio di conciliazione mi sono ritrovato davanti come legale della controparte una mia ex Tutor del settore giuridico delegata (stile last minute) con una offerta di transazione (stile hard discount)….ergo
    Ho trovato molto interessante tutto ciò che viene discusso anche se in maniera non organica sul blog di Campus…
    Potete scrivermi sulla mail ; rispondo a tutti, curiosi e non E.N.

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